Onorevoli Colleghi! - Con la modifica al libro I del codice civile che istituisce il registro delle unioni civili tra persone di diverso o dello stesso sesso e la corrispondente disciplina normativa si intende dare forma e sostanza giuridica alla vita di decine di migliaia di «coppie di fatto».
L'articolo 2 della Costituzione, nel garantire il massimo di tutela e di riconoscimento alle realtà affettive e sociali, in cui si esplica la personalità nel tessuto sociale, ha, da sempre, richiesto al legislatore un compito preciso e perentorio: garantire la pienezza e l'esaustività della tutela di tutti gli ambiti di relazione sociale in cui queste realtà si affermano, al fine di riconoscere diritti, evitare ingiustificate discriminazioni, affermare valori costituzionali.
La puntuale codificazione delle unioni civili, la regolamentazione delle posizioni delle parti che le costituiscono, delle dinamiche sociali, contrattuali, di vita di relazione nonché, quando capita, anche delle dinamiche penali, rappresenta, pertanto, in primo luogo, il momento di cessazione di quell'assurda situazione di inesistenza del diritto, di spazio giuridicamente vuoto che lascia da decine di anni senza il necessario contributo normativo migliaia di formazioni sociali, privandole, di fatto e di diritto, della necessaria presenza di quel sussidio normativo atto a riconoscere diritti, doveri e possibilità concrete di vita sociale.
Una compiuta disciplina della materia rappresenta, altresì, l'ineludibile punto di arrivo di un lungo percorso politico e