Onorevoli Colleghi! - Con la modifica al libro I del codice civile che istituisce il registro delle unioni civili tra persone di diverso o dello stesso sesso e la corrispondente disciplina normativa si intende dare forma e sostanza giuridica alla vita di decine di migliaia di «coppie di fatto».
      L'articolo 2 della Costituzione, nel garantire il massimo di tutela e di riconoscimento alle realtà affettive e sociali, in cui si esplica la personalità nel tessuto sociale, ha, da sempre, richiesto al legislatore un compito preciso e perentorio: garantire la pienezza e l'esaustività della tutela di tutti gli ambiti di relazione sociale in cui queste realtà si affermano, al fine di riconoscere diritti, evitare ingiustificate discriminazioni, affermare valori costituzionali.
      La puntuale codificazione delle unioni civili, la regolamentazione delle posizioni delle parti che le costituiscono, delle dinamiche sociali, contrattuali, di vita di relazione nonché, quando capita, anche delle dinamiche penali, rappresenta, pertanto, in primo luogo, il momento di cessazione di quell'assurda situazione di inesistenza del diritto, di spazio giuridicamente vuoto che lascia da decine di anni senza il necessario contributo normativo migliaia di formazioni sociali, privandole, di fatto e di diritto, della necessaria presenza di quel sussidio normativo atto a riconoscere diritti, doveri e possibilità concrete di vita sociale.
      Una compiuta disciplina della materia rappresenta, altresì, l'ineludibile punto di arrivo di un lungo percorso politico e

 

Pag. 2

giuridico di intenso dibattito, che ha visto negli anni accumularsi «materiali» confermativi, tra cui la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e le pronunce del Parlamento europeo e della Corte costituzionale, in ordine alla rilevanza sociale della coppia di fatto, indipendentemente dal suo orientamento sessuale, nonché dell'esigenza che ad essa sia assicurato un riconoscimento vero, formale e sostanziale.
      Oltre a istituire il registro delle unioni civili e a regolamentare i passaggi della formale costituzione del rapporto, la presente proposta di legge mira a dare «copertura» normativa a tutti quegli ambiti di espressione e di svolgimento della personalità finora lasciati giuridicamente inespressi, che negli anni hanno determinato ingiustificabili discriminazioni e inaccettabili incertezze sul piano della coltivazione degli affetti, del lavoro, delle questioni a carattere sanitario o successorio. Con la codificazione contenuta nella presente proposta di legge ogni momento della vita sociale dell'unione civile confluisce in un precetto regolativo che ne determina le fattive possibilità espressive e ne regolamenta nell'interezza facoltà, poteri e doveri.
 

Pag. 3